Accesso civico generalizzato

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.
Per presentare un’istanza di Accesso civico generalizzato, invia una richiesta a protocollo@pec.unige.it  o accessocivicogeneralizzato@unige.it utilizzando questo modulo

L’indirizzo per l’invio con posta ordinaria è il seguente:

Università degli Studi di Genova
Settore Trasparenza, anticorruzione e privacy
Via Balbi, 5
16126 Genova

La richiesta di accesso civico generalizzato

        Non deve essere motivata
        È gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate dall’Ateneo

In caso di rifiuto totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, puoi presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, utilizzando questo modulo, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Per informazioni contatta Settore Trasparenza, anticorruzione e privacy

Linee guida ANAC su casi esclusione accesso civico generalizzato
Circolare FOIA n. 1/2019
Circolare della Funzione pubblica attuativa dell'accesso civico generalizzato