Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
- Attestazioni OIV o di struttura analoga
- Validazione della relazione sulla performance
- Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione (per le Università, confluita, per quanto riguarda la sezione relativa alla performace, nella Relazione annuale dei nuclei di valutazione (AVA) come previsto dalle Linee guida ANVUR 2015 per i nuclei di valutazione)
- Verbali delle sedute e archivio documenti
- Nucleo di valutazione