Corte dei conti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

La sezione raccoglie i rilievi della Corte dei Conti - ancorché non recepiti - riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Università degli Studi di Genova, come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Eventuali rilievi saranno pubblicati qualora ne pervenissero.

Parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria in merito all’acquisto della partecipazione in Liguria Digitale spa pubblicato il 27.03.2024

Contenuto inserito il 17-12-2024 aggiornato al 19-05-2026
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