Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
Competenze
DIPARTIMENTO DEI SERVIZIStrutture organizzative in quest'area
- 154 - U.O.C. GENETICA UMANA
- 541 - U.O.C. LABORATORIO ANALISI
- 550 - U.O.C. Anatomia Patologica - Gaslini
- 765 - U.O.C. NEURORADIOLOGIA
- S03 - U.O.C. IMMUNOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE
- S12 - U.O.C. GENETICA MEDICA